Sez. L, Sentenza n. 6422 del 12/12/1980 (Rv. 410177 - 01)
IGIENE E SANITA PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - COSTITUZIONE DI UN ENTE OSPEDALIERO MEDIANTE DISTACCO DI OSPEDALE DA ENTE PUBBLICO - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE DELL'ENTE OSPEDALIERO - CONSEGUENZE IN TEMA DI OBBLIGAZIONI CONTRATTE PRIMA DEL DISTACCO - RETTE DI DEGENZA - INCLUSIONE.*
IGIENE E SANITA PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - COSTITUZIONE DI UN ENTE OSPEDALIERO MEDIANTE DISTACCO DI OSPEDALE DA ENTE PUBBLICO - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE DELL'ENTE OSPEDALIERO - CONSEGUENZE IN TEMA DI OBBLIGAZIONI CONTRATTE PRIMA DEL DISTACCO - RETTE DI DEGENZA - INCLUSIONE.*
A norma dell'art 5 della legge n 132 del 1968, nel caso di Costituzione di enti ospedalieri mediante distacco di ospedali da enti pubblici non si verifica una successione universale fra enti pubblici, mancando l'Estinzione di un soggetto, ma un'ipotesi di successione a titolo particolare, attraverso la scorporazione del servizio ospedaliero facente capo ad un certo ente a finalita plurime e la creazione accanto al vecchio di un nuovo ente ospedaliero, il quale succede in tutti i rapporti giuridici costituiti anteriormente al distacco ed ancora pendenti, ai fini dell'organizzazione e dell'espletamento del servizio medesimo, i quali ineriscano necessariamente a tale organizzazione e siano essenziali per la continuita dell'attivita relativa e quindi succede anche nei debiti contratti prima della Costituzione per distacco dell'ente. Tale principio si applica anche per quanto riguarda le rette di degenza. (V 1477/79, mass n 397819; (V 5376/78, mass n 395145).*
Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 5, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)