Sez. 1, Sentenza n. 5376 del 18/11/1978 (Rv. 395145 - 01)
IGIENE E SANITA PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - COSTITUZIONE DI ENTE OSPEDALIERO MEDIANTE DISTACCO DA ALTRO ENTE PUBBLICO - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZA - SUCCESSIONE NEI RAPPORTI GIURIDICI COSTITUITI ANTERIORMENTE ED ANCORA PENDENTI - PENDENZA - NOZIONE.*
IGIENE E SANITA PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - COSTITUZIONE DI ENTE OSPEDALIERO MEDIANTE DISTACCO DA ALTRO ENTE PUBBLICO - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZA - SUCCESSIONE NEI RAPPORTI GIURIDICI COSTITUITI ANTERIORMENTE ED ANCORA PENDENTI - PENDENZA - NOZIONE.*
La Costituzione di un ente ospedaliero, ai sensi dell'art 5 della legge 12 febbraio 1968 n 132, mediante distacco di ospedale da altro ente pubblico (nella specie, CRI), rimanente in vita con scopi piu ristretti, integra un'ipotesi di successione a titolo particolare, la quale implica, in forza della previsione contenuta nel quarto comma dell'art 5 della citata legge, ed a prescindere da ogni indagine sugli Atti amministrativi che hanno interessato la vicenda successoria, ovvero del comportamento tenuto dai soggetti interessati nel corso della medesima (gli uni e l'altro non vincolanti in proposito), il subentrare del primo al secondo ente in tutti i rapporti giuridici costituiti anteriormente al distacco ed ancora pendenti, ove necessariamente inerenti all'espletamento del servizio ospedaliero ed essenziali al continuamento della relativa attivita. Detta "pendenza", con riguardo ai rapporti obbligatori, va intesa nel senso che il nuovo ente succede nei crediti e nei debiti che, pur se liquidi ed esigibili in epoca anteriore, non siano ancora estinti per pagamento od altra causa. (Conf 4786/77, mass n 388393).*
Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)