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Sez. 1, Sentenza n. 1477 del 09/03/1979 (Rv. 397819 - 01)

ENTI PUBBLICI - SUCCESSIONE TRA ENTI - COSTITUZIONE DI UN ENTE OSPEDALIERO MEDIANTE DISTACCO DI UN OSPEDALE DA ALTRO ENTE PUBBLICO PERSISTENTE - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - SUBENTRO DELL'ENTE OSPEDALIERO IN TUTTI I RAPPORTI GIURIDICI COSTITUITI DALL'ENTE PUBBLICO PRIMA DEL DISTACCO.*
Stato
decisa il 1979-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397819-01

ENTI PUBBLICI - SUCCESSIONE TRA ENTI - COSTITUZIONE DI UN ENTE OSPEDALIERO MEDIANTE DISTACCO DI UN OSPEDALE DA ALTRO ENTE PUBBLICO PERSISTENTE - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - SUBENTRO DELL'ENTE OSPEDALIERO IN TUTTI I RAPPORTI GIURIDICI COSTITUITI DALL'ENTE PUBBLICO PRIMA DEL DISTACCO.*

La Costituzione di un ente ospedaliero, ai sensi dell'art 5 della legge 12 febbraio 1968 n 132, mediante distacco di un ospedale da altro ente pubblico (nella specie, CRI) che rimane in vita con scopi piu ristretti, integra un'ipotesi di successione a titolo particolare, la quale implica, in forza della previsione contenuta nel quarto comma della citata norma, ed a prescindere da ogni indagine sugli Atti amministrativi che hanno riguardato la vicenda successoria, ovvero sul comportamento tenuto dai soggetti interessati nel corso della medesima (gli uni e l'altro non vincolanti in proposito), il subentrare dell'ente ospedaliero all'ente pubblico in tutti i rapporti giuridici da questo costituiti anteriormente al distacco, ed ancora pendenti, ove necessariamente inerenti all'espletamento del servizio ospedaliero, ed essenziali alla continuazione della relativa attivita. Detta pendenza, con riguardo ai rapporti obbligatori, va intesa nel senso che il nuovo ente ospedaliero succede nei crediti e nei debiti che, pur se liquidi ed esigibili in epoca anteriore, non siano ancora estinti per pagamento od altra causa. (Conf 5376/78, mass n 395145; (Conf 4516/78, mass n 394190; (Conf 4337/78, mass n 394010).*

Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)