Sez. 2, Sentenza n. 3536 del 25/10/1968 (Rv. 336707 - 01)
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA- MANCATA GIUSTIFICAZIONE - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO- INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA- MANCATA GIUSTIFICAZIONE - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO- INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudice ha la facolta e non l'Obbligo di ritenere come ammessi, valutando ogni altro elemento di prova, i fatti dedotti nell'interrogatorio, qualora la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo. La predetta facolta, in quanto attiene ad un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sfugge ad ogni possibilita di Sindacato da parte della Corte di Cassazione. (Conf. Alla sent. N. 1568-68, mass. N. 333295).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)