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Sez. 3, Sentenza n. 1568 del 18/05/1968 (Rv. 333295 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA- MANCATA GIUSTIFICAZIONE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333295-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA- MANCATA GIUSTIFICAZIONE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Ai sensi dell'art. 232 del vigente codice di procedura civile, nel caso di mancata risposta all'interrogatorio, il giudice, a differenza di quanto previsto nel corrispondente art. 218 cod.proc.civ. abrogato, ha facolta e non Obbligo di ritenere per ammessi i fatti dedotti nello interrogatorio. L'Esercizio di tale facolta, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, non e suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita. (Conf. N. 265-65 V. N. 2264-67, massima n. 329464).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)