diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2938 del 05/08/1969 (Rv. 342792 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA GIUSTIFICAZIONE - MANCATA RISPOSTA - VALORE DI AMMISSIONE DEI FATTI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342792-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA GIUSTIFICAZIONE - MANCATA RISPOSTA - VALORE DI AMMISSIONE DEI FATTI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Compete al giudice di merito determinare le conseguenze della mancata risposta della parte all'interrogatorio formale, e stabilire se tale circostanza, valutata in relazione alle altre risultanze, valga a far ritenere come ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio. Il relativo apprezzamento e incensurabile in Sede di legittimita, se adeguatamente motivato. (Conf 206-69, massima n 338137 4039-68, massima n 337655 3982-68, massima n 337551 3536-68, massima n 336707).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)