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Sez. 2, Sentenza n. 4378 del 04/08/1982 (Rv. 422363 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - MANCATA DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - ULTRATTIVITÀ DEL MANDATO - LIMITI TEMPORALI - IMPUGNAZIONE NOTIFICATA AL PROCURATORE DELLA PARTE DECEDUTA - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422363-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - MANCATA DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - ULTRATTIVITÀ DEL MANDATO - LIMITI TEMPORALI - IMPUGNAZIONE NOTIFICATA AL PROCURATORE DELLA PARTE DECEDUTA - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*

Il principio in base al quale l'ultrattività della procura al difensore, dopo il decesso della parte, per il caso in cui l'evento non sia stato dichiarato o notificato, non opera oltre la sentenza che chiude la fase processuale in cui l'evento medesimo si è verificato, trova limite nell'esigenza di tutelare la buona fede della controparte, con la conseguenza che va riconosciuta validità ed efficacia all'impugnazione di detta sentenza che essa notifichi al procuratore del defunto, ignorando senza colpa quel decesso. (V 2349/81, mass n 413103; (V 2452/80, mass n 406172; (V 941/80, mass n 404377).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)