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Sez. 3, Sentenza n. 2349 del 22/04/1981 (Rv. 413103 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - MANCATA DICHIARAZIONE ALLE ALTRE PARTI - ULTRATTIVITA DEL MANDATO - LIMITI TEMPORALI - IMPUGNAZIONE NOTIFICATA AL PROCURATORE DELLA PARTE DECEDUTA - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413103-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - MANCATA DICHIARAZIONE ALLE ALTRE PARTI - ULTRATTIVITA DEL MANDATO - LIMITI TEMPORALI - IMPUGNAZIONE NOTIFICATA AL PROCURATORE DELLA PARTE DECEDUTA - VALIDITA - CONDIZIONI.*

Nel caso di morte di una parte, avvenuta nel corso del processo e non dichiarata ne notificata alle controparti, l'ultrattivita del mandato al difensore non opera al di la della sentenza che chiude la fase processuale nella quale si e verificato l'evento; tuttavia, a tutela della buona fede della parte che impugni la sentenza ignorando senza colpa la nuova situazione, l'impugnazione notificata al procuratore del defunto deve ritenersi valida ed efficace. (Conf 941/80, mass n 404377; (Conf 2167/79, mass n 398519; (Conf 951/75, mass n 374339).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)