Sez. 3, Sentenza n. 2349 del 22/04/1981 (Rv. 413103 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - MANCATA DICHIARAZIONE ALLE ALTRE PARTI - ULTRATTIVITA DEL MANDATO - LIMITI TEMPORALI - IMPUGNAZIONE NOTIFICATA AL PROCURATORE DELLA PARTE DECEDUTA - VALIDITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - MANCATA DICHIARAZIONE ALLE ALTRE PARTI - ULTRATTIVITA DEL MANDATO - LIMITI TEMPORALI - IMPUGNAZIONE NOTIFICATA AL PROCURATORE DELLA PARTE DECEDUTA - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Nel caso di morte di una parte, avvenuta nel corso del processo e non dichiarata ne notificata alle controparti, l'ultrattivita del mandato al difensore non opera al di la della sentenza che chiude la fase processuale nella quale si e verificato l'evento; tuttavia, a tutela della buona fede della parte che impugni la sentenza ignorando senza colpa la nuova situazione, l'impugnazione notificata al procuratore del defunto deve ritenersi valida ed efficace. (Conf 941/80, mass n 404377; (Conf 2167/79, mass n 398519; (Conf 951/75, mass n 374339).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)