Sez. 3, Sentenza n. 3540 del 11/11/1974 (Rv. 372054 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - INTERVENTO DELL'ASSUNTORE NEL GIUDIZIO INIZIATO DAL CURATORE - PROSECUZIONE DEL PROCESSO TRA LE PARTI ORIGINARIE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - INTERVENTO DELL'ASSUNTORE NEL GIUDIZIO INIZIATO DAL CURATORE - PROSECUZIONE DEL PROCESSO TRA LE PARTI ORIGINARIE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Nel caso in cui in un giudizio iniziato dal curatore del fallimento intervenga l'assuntore del concordato, il processo non deve necessariamente proseguire tra le parti originarie, in base all'art 111, primo comma, cod civ, in quanto l'assuntore non succede al fallito o al curatore nel diritto controverso, ma, quale soggetto legittimato a liquidare per proprio conto le attivita fallimentari e quindi a perseguire i debitori del fallimento, agisce nei confronti di costoro per la tutela di un diritto proprio ed in virtu di un potere che a lui appartiene in via esclusiva. (V 780'71, mass n 350607).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)