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Sez. 4, Sentenza n. 33403 del 14/07/2008 Ud. (dep. 12/08/2008) Rv. 240902 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI | Riconoscimento della continuazione - Mancanza di specifica richiesta della difesa - LegittimitĂ  - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240902-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI

Il giudice d'appello non può riconoscere d'ufficio la continuazione tra il reato rimesso alla sua cognizione e altro per cui l'imputato ha riportato in precedenza condanna divenuta definitiva, ma tale riconoscimento deve formare oggetto di espressa richiesta da parte dell'interessato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)