Sez. 4, Sentenza n. 33403 del 14/07/2008 Ud. (dep. 12/08/2008) Rv. 240902 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI | Riconoscimento della continuazione - Mancanza di specifica richiesta della difesa - LegittimitĂ - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI
Il giudice d'appello non può riconoscere d'ufficio la continuazione tra il reato rimesso alla sua cognizione e altro per cui l'imputato ha riportato in precedenza condanna divenuta definitiva, ma tale riconoscimento deve formare oggetto di espressa richiesta da parte dell'interessato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)