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Sez. 6, Sentenza n. 11235 del 11/03/2026 Ud. (dep. 25/03/2026) Rv. 289537-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI | Riconoscimento della continuazione con altro reato già giudicato - Mancanza di specifica richiesta della difesa - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289537-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI

Il giudice d'appello non può riconoscere, "ex officio", la continuazione tra il reato rimesso alla sua cognizione e altro per cui l'imputato, in precedenza, ha riportato condanna divenuta definitiva, dovendo tale riconoscimento formare oggetto di espressa richiesta da parte dell'interessato.

Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)