Sez. 6, Sentenza n. 11235 del 11/03/2026 Ud. (dep. 25/03/2026) Rv. 289537-01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI | Riconoscimento della continuazione con altro reato già giudicato - Mancanza di specifica richiesta della difesa - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI
Il giudice d'appello non può riconoscere, "ex officio", la continuazione tra il reato rimesso alla sua cognizione e altro per cui l'imputato, in precedenza, ha riportato condanna divenuta definitiva, dovendo tale riconoscimento formare oggetto di espressa richiesta da parte dell'interessato.
Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)