Sez. 2, Sentenza n. 49436 del 08/10/2013 Ud. (dep. 09/12/2013) Rv. 257870 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI | Riconoscimento della continuazione - Mancanza di specifica richiesta della difesa - LegittimitĂ - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI
Il giudice d'appello non può riconoscere d'ufficio, tra i reati rimessi alla sua cognizione, la continuazione, se questa non ha formato oggetto di espressa richiesta da parte dell'interessato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)