diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1334 del 11/05/1971 (Rv. 351541 - 01)

VENDITA - COSA - GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - LIMITAZIONI DELLA COSA NELL'INTERESSE PUBBLICO - GARANZIA EX ART 1489 COD CIV - APPLICABILITA - LIMITI - BALCONI IN AGGETTO SULLA PUBBLICA STRADA - TASSA DI OCCUPAZIONE - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA.*
Stato
decisa il 1971-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351541-01

VENDITA - COSA - GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - LIMITAZIONI DELLA COSA NELL'INTERESSE PUBBLICO - GARANZIA EX ART 1489 COD CIV - APPLICABILITA - LIMITI - BALCONI IN AGGETTO SULLA PUBBLICA STRADA - TASSA DI OCCUPAZIONE - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA.*

La garanzia prevista dall'art 1489 cod civ, per il caso della vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento a favore di terzi, si riferisce sia agli oneri derivanti da provvedimento amministrativo a carattere particolare e concreto, non a conoscenza del compratore, sia a quelli che potevano essere rimossi mediante autorizzazioni e deroghe, il cui rifiuto non sia noto al compratore stesso, ma non anche agli oneri ed alle limitazioni derivanti direttamente dalla legge per tutta una categoria di beni. La suddetta garanzia, pertanto, non ricorre nel caso dell'Onere relativo all'imposizione della tassa di occupazione di spazio aereo pubblico per essere i balconi dell'appartamento venduto costruiti in aggetto sulla pubblica strada, in quanto tale Onere deriva direttamente dall'art 195 tu della finanza locale, riferentesi a tutta una categoria di beni e per il quale il dovere legale di conoscenza non consente l'ammissibilita di un'eccezione di ignoranza da parte del compratore. (nella specie, i giudici di merito avevano escluso la garanzia sotto il profilo del difetto del requisito della non apparenza dell'Onere, in quanto il compratore, prima ancora della conclusione del contratto, era a conoscenza del presupposto di fatto dell'imposizione tributaria, costituito dalla sporgenza dei balconi sullo spazio pubblico. La suprema Corte, nel confermare tale pronunzia, ha enunziato il principio di cui in massima). (V 3577'68, mass n 336791' 2583'68, mass n 336791).*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1489

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)