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Sez. 1, Sentenza n. 12025 del 26/10/1999 (Rv. 530796 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa per il rinnovo annuale della iscrizione delle società nel registro delle imprese - Rimborso - Interessi sulle somme rimborsate - Misura - Decorrenza.
Stato
decisa il 1999-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530796-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

Sulle somme rimborsate dall'amministrazione finanziaria per la restituzione della tassa di concessione governativa, per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione, devono essere corrisposti gli interessi nella misura del tasso legale, decorrenti dalla domanda di rimborso e non dalla data di pagamento del tributo, come previsto dallo "ius superveniens" di cui all'art. 11 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, il quale nel terzo comma stabilisce che "sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge a decorrere dalla presentazione dell'istanza", sottraendo, così, la materia ad ogni possibilità di correlazione con l'applicazione dell'art. 2033 cod. civ..

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)