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Sez. 3, Sentenza n. 15503 del 05/11/2002 (Rv. 558235 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Apprezzamento del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Esclusione - Istanza di cancellazione - Natura di domanda giudiziale - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558235-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE

In tema di cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti contenute in scritti difensivi, l'apprezzamento circa l'effettivo rapporto tra queste e l'oggetto della causa - rimesso alla valutazione del giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità - consegue all'istanza di cancellazione della parte, senza che l'istanza stessa costituisca, peraltro, domanda giudiziale, risultando essa, per converso, una semplice sollecitazione all'esercizio di un potere officioso del giudice, strumentale all'obbligo delle parti di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)