Sez. L, Sentenza n. 9946 del 21/07/2001 (Rv. 548376 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Cancellazione ex art. 89 cod. proc.civ. - Nel giudizio di legittimità - Ammissibilità anche nel caso di richiesta formulata con le memorie ex art. 378 cod. proc. civ. nel giudizio di legittimità - Fondamento - Assegnazione di somma a titolo di risarcimento del danno, richiesta nelle medesime memorie - Inammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE
La cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi può essere disposta, ex art. 89 cod. proc. civ., anche nel giudizio di legittimità, rientrando essa nei poteri officiosi del giudice, e nessun rilievo ostativo può acquistare il profilo che la richiesta relativa - attenendo, ad esempio, a espressioni contenute nel controricorso - risulti formulata solo in sede di memorie ex art. 378 cod. proc. civ., posto che in tal caso esse finisce con il valere comunque quale sollecitazione all'esercizio dei poteri d'ufficio. In tali ipotesi, tuttavia, non potrà però concedersi anche all'assegnazione di una somma di danaro a titolo di risarcimento danni, in quanto, risultando le memorie in questione destinate in via esclusiva ad illustrare e chiarire i motivi di impugnazione tempestivamente e ritualmente proposti, non potrebbe giammai trovare idonea tutela il diritto di difesa del destinatario della domanda risarcitoria, privato - in quanto tale - della possibilità di contare su un congruo termine per l'esercizio della facoltà di replica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)