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Sez. 1, Sentenza n. 5910 del 27/05/1995 (Rv. 492504 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Pensione di riversibilità - Ripartizione tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite - Quota - Determinazione - Criteri - Convivenza "more uxorio" della nuova coppia - Durata - Rilevanza.
Stato
decisa il 1995-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492504-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE

Al fine della ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato ed il coniuge superstite, la durata del matrimonio, pur costituendo il parametro legale previsto dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970 (come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987) per la determinazione della quota di pensione spettante all'ex coniuge, in concorso con il coniuge superstite, non introduce un esclusivo sistema automatico di quantificazione, agganciato ad un mero dato aritmetico, dovendosi tener conto - fra gli elementi utilizzabili ad integrazione e correzione del criterio base - dell'eventuale rilevante scarto tra matrimonio ed effettiva convivenza verificatosi nel corso del primo vincolo, se e nei limiti in cui, a detto scarto, corrisponda la convivenza "more uxorio" della nuova coppia, radicatasi prima della sentenza di divorzio e protrattasi fino al nuovo matrimonio. (V. Corte Cost. 23/91).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)