Sez. 1, Sentenza n. 8641 del 29/08/1998 (Rv. 518507 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Per morte dell'unico procuratore - Omessa interruzione - Rilevabilità d'ufficio - Deducibilità ad opera dell'altra parte - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte colpita dal relativo evento (nella specie morte dell'unico procuratore), con la conseguenza che solo detta parte è legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva. Pertanto, la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita dall'altra parte come motivo di nullità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)