Sez. 1, Sentenza n. 5189 del 27/05/1999 (Rv. 526784 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE | Effetti automatici - Giudizio di appello - Prosecuzione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Tardiva impugnazione - Inammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE
La morte dell'unico procuratore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza, e l'interruzione del processo preclude ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza; tale nullità può essere fatta valere, in applicazione della regola di cui all'art. 161 comma primo cod. proc. civ., soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione consentiti; è pertanto inammissibile il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di cui all'art. 327 cod.proc.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)