Sez. 1, Sentenza n. 6691 del 15/07/1994 (Rv. 487407 - 01)
Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere | Omessa interruzione - Deduzione - Soggetto legittimato.
Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere
Le norme sull'interruzione del processo, per morte o perdita della capacità della parte o per morte o impedimento del curatore, sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti tali eventi si siano verificati. Pertanto, dell'omessa interruzione è legittimata a dolersi solo la parte che dall'evento può essere pregiudicata, ma non le altre parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)