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Sez. 1, Sentenza n. 6691 del 15/07/1994 (Rv. 487407 - 01)

Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere | Omessa interruzione - Deduzione - Soggetto legittimato.
Stato
decisa il 1994-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487407-01

Procedimento civile - Interruzione del processo - In genere

Le norme sull'interruzione del processo, per morte o perdita della capacità della parte o per morte o impedimento del curatore, sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti tali eventi si siano verificati. Pertanto, dell'omessa interruzione è legittimata a dolersi solo la parte che dall'evento può essere pregiudicata, ma non le altre parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)