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Sez. L, Sentenza n. 14873 del 03/08/2004 (Rv. 575194 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA | Assenze per malattia - Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Regole generali su forma del licenziamento e comunicazione dei motivi - Applicabilità - Conseguenze - Indicazione delle assenze comportanti il superamento - Omissioni nella motivazione iniziale - Richiesta di comunicazione dei motivi da parte del lavoratore - Inottemperanza del datore di lavoro - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575194-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA

In base alle regole dettate dall'art. 2 della legge n. 604/1966 (modificato dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990) sulla forma dell'atto e la comunicazione dei motivi del recesso, qualora l'atto di intimazione del licenziamento non precisi le assenze in base alle quali sia ritenuto superato il periodo di conservazione del posto di lavoro, il lavoratore - il quale, particolarmente nel caso di comporto per sommatoria, ha l'esigenza di poter opporre propri specifici rilievi - ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro di specificare tale aspetto fattuale delle ragioni del licenziamento, con la conseguenza che nel caso di non ottemperanza con le modalità di legge a tale richiesta, il licenziamento deve considerarsi illegittimo.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 694 art. 2, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)