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Sez. 3, Sentenza n. 46476 del 13/07/2017 Ud. (dep. 10/10/2017) Rv. 271147 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - AI SOLI EFFETTI CIVILI | Esclusivo annullamento delle disposizioni o capi riguardanti l'azione civile - Rinvio al giudice civile - Necessità - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271147-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - AI SOLI EFFETTI CIVILI

In tema di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza impugnata ai soli effetti civili, il rinvio al giudice civile, di cui alla seconda parte dell'art. 622 cod. proc. pen., è limitato alle sole ipotesi in cui la sentenza di proscioglimento dell'imputato venga caducata esclusivamente in accoglimento del ricorso della parte civile, in quanto la "ratio" della suddetta previsione è quella di evitare ulteriori interventi del giudice penale ove non vi sia più nulla da accertare agli effetti penali. (Fattispecie in cui la S.C., in accoglimento del ricorso delle parti civili, ha disposto l'annullamento con rinvio alla Corte d'Appello in sede civile della sentenza che aveva erroneamente ritenuto che i reati contestati agli imputati fossero già prescritti alla data della pronuncia della sentenza di primo grado ed aveva conseguentemente revocato i capi relativi alle statuizioni civili, senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato a tali limitati fini).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)