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Sez. 3, Sentenza n. 47963 del 13/09/2016 Ud. (dep. 14/11/2016) Rv. 268657 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Ipotesi prevista dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen. - Ipotesi prevista dall'art. 603, comma secondo, cod. proc. pen. - Differenze - Effetti - Contenuto dell'obbligo di motivazione del rigetto.
Stato
decisa il 2016-09-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268657-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen. la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, mentre, nel caso previsto dal secondo comma, il giudice è tenuto a disporre l'ammissione delle prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado negli stessi termini di cui all'art. 495, cod. proc. pen., con il solo limite costituito dalle richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti. (In motivazione la Corte ha affermato che, nella prima ipotesi, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata, mentre, nel secondo caso, la giustificazione del rigetto deve risultare in modo espresso e compiuto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)