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Sez. 3, Sentenza n. 13888 del 27/01/2017 Ud. (dep. 22/03/2017) Rv. 269334 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Ipotesi prevista dall'art. 603, comma primo e terzo, cod. proc. pen. - Ipotesi prevista dall'art. 603, comma secondo, cod. proc. pen. - Differenze - Effetti - Contenuto dell'obbligo motivazionale.
Stato
decisa il 2017-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269334-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mentre nelle ipotesi di cui ai commi 1(richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione "ex officio") dell'art. 603 cod. proc. pen. è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità (assoluta nel caso del comma terzo) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio, nell'ipotesi di cui al comma secondo del citato art. 603, al contrario, è richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedente articolazione della prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)