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Sez. U, Sentenza n. 758 del 12/11/1999 (Rv. 531032 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Finanziamenti e sovvenzioni pubbliche - Controversie con il beneficiario - Giurisdizione - Determinazione - Criteri - Fatti sopravvenuti all'instaurazione del giudizio - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531032-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Il privato destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche, vanta nei confronti della PA una posizione sia di interesse legittimo (se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio e se il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale col pubblico interesse) sia di diritto soggettivo (in relazione alla fase di erogazione del contributo e in caso di ritiro della sovvenzione attraverso provvedimenti di revoca, decadenza, risoluzione per inadempimento del beneficiario o fatti sopravvenuti ostativi alla sovvenzione); conseguentemente rientra nella cognizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il pagamento integrale delle somme originariamente accordate quale sovvenzione, non acquistando rilievo ai fini del riparto della giurisdizione i fatti sopravvenuti alla pendenza del giudizio per regolamento di giurisdizione (nella specie, il beneficiario di sovvenzioni in materia di corsi di formazione professionale aveva agito per conseguire l'intero importo originariamente deliberato dalla Regione e successivamente da questa ridotto per irregolarità gestionali e la S.C. ha affermato la giurisdizione dell'AGO, rilevando che nessuna preclusione derivava da eventuali sentenze passate in giudicato dichiarative della giurisdizione del giudice amministrativo di cui non era stata fatta menzione nel ricorso).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)