Sez. L, Sentenza n. 6777 del 06/08/1987 (Rv. 454982 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - PERIODI DI ESERCIZIO PROFESSIONALE ESPLETATO IN SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ - ART. 2 LEGGE 22 LUGLIO 1975 N. 319 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - PERIODI DI ESERCIZIO PROFESSIONALE ESPLETATO IN SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ - ART. 2 LEGGE 22 LUGLIO 1975 N. 319 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
Con riguardo al sistema di previdenza ed assistenza in favore di avvocati e procuratori, il principio della non valutabilità ai fini pensionistici dei periodi di Esercizio professionale espletato in situazioni di incompatibilità, introdotto per la prima volta dall'art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319, trova applicazione soltanto per il periodo successivo all'entrata in vigore di tale legge, la quale non ha efficacia retroattiva. Pertanto l'Esercizio di attività professionale in situazione di incompatibilità, se effettuato nel regime anteriore alla legge citata, è rilevante ai fini del diritto alla pensione, anche se quest'ultimo maturi successivamente alla data di entrata in vigore di tale legge. (V 2576/80, mass n 406310).*
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)