Sez. U, Sentenza n. 1404 del 10/02/1987 (Rv. 450868 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DEDUZIONE, DA PARTE DEL PUBBLICO DIPENDENTE, DELL'ESERCIZIO DI MANSIONI SUPERIORI - CONSEGUENTE RICHIESTA DI INDENNIZZO SOTTO IL PROFILO DELL'INDEBITO ARRICCHIMENTO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - PROVVEDIMENTI D'URGENZA EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - PRONUNCIA DA PARTE DELL'A.G.O. - INAMMISSIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DEDUZIONE, DA PARTE DEL PUBBLICO DIPENDENTE, DELL'ESERCIZIO DI MANSIONI SUPERIORI - CONSEGUENTE RICHIESTA DI INDENNIZZO SOTTO IL PROFILO DELL'INDEBITO ARRICCHIMENTO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - PROVVEDIMENTI D'URGENZA EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - PRONUNCIA DA PARTE DELL'A.G.O. - INAMMISSIBILITÀ.*
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ad un rapporto di pubblico impiego con un ente pubblico non economico non trova deroga, in favore della giurisdizione del giudice ordinario, nel caso in cui il dipendente - assumendo l'Esercizio di mansioni superiori a quelle corrispondenti alla qualifica riconosciutagli - chieda di essere indennizzato sotto il profilo dell'indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., atteso che tale domanda, indipendentemente dalla prospettazione data dall'attore e da ogni questione sul fondamento nel merito, si sostanzia nella richiesta di una maggiore retribuzione e si ricollega in via immediata e diretta al predetto rapporto di pubblico impiego ed ai correlativi obblighi del datore di lavoro. Ne consegue che le posizioni soggettive del suindicato dipendente, in quanto attinenti a rapporto di pubblico impiego e soggette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non sono tutelabili mediante provvedimenti di urgenza ai sensi degli artt. 700 e segg. cod. proc. civ., atteso che il potere del giudice ordinario di emettere tali provvedimenti sussiste solo nell'ambito delle materie devolute alla sua Competenza giurisdizionale. (V 191/85, Corte cost.; (V 7319/83, mass n 431919, sulla seconda parte; (V 5346/82, mass n 423135, sulla seconda parte; (V 5239/82, mass n 423058, sulla seconda parte; (V 5165/82, mass n 423031, sulla seconda parte; (Conf 2702/80, mass n 406482, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)