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Sez. U, Sentenza n. 5346 del 15/10/1982 (Rv. 423135 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - PERSONALE ASSUNTO DALLA REGIONE ABRUZZO PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI PRESSO IL PROPRIO CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - CONTROVERSIE RELATIVE A DIRITTI INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO DI DETTO PERSONALE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - TUTELA PROVVISORIA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO EX ARTT. 700 E SEGG. COD. PROC. CIV. IN RELAZIONE AI SUDDETTI DIRITTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423135-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE - PERSONALE ASSUNTO DALLA REGIONE ABRUZZO PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI PRESSO IL PROPRIO CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - CONTROVERSIE RELATIVE A DIRITTI INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO DI DETTO PERSONALE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - TUTELA PROVVISORIA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO EX ARTT. 700 E SEGG. COD. PROC. CIV. IN RELAZIONE AI SUDDETTI DIRITTI - ESCLUSIONE.*

La natura pubblicistica del rapporto di lavoro del personale assunto dalla regione Abruzzo, per lo svolgimento di corsi presso il proprio centro di formazione professionale, con la conseguente devoluzione alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie promosse da detti dipendenti per far valere diritti inerenti a tale rapporto, comporta che il giudice ordinario difetta di giurisdizione per l'adozione di provvedimenti di natura cautelare ed urgente, in Sede di procedimento instaurato a norma degli artt. 700 e segg. cod. proc. civ., al fine della tutela via provvisoria dei suddetti diritti, atteso che il potere di emettere i provvedimenti previsti dalle citate norme, sussiste soltanto nell'ambito delle materie spettanti alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria stessa. (V 1484/81, mass n 412160; (V 5336/80, mass n 409208; (V 4170/80, mass n 408046).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)