Sez. U, Sentenza n. 7319 del 12/12/1983 (Rv. 431919 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI D'URGENZA EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - PRONUNCIA DA PARTE DELL'AGO IN MATERIA DI CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - INAMMISSIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI D'URGENZA EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - PRONUNCIA DA PARTE DELL'AGO IN MATERIA DI CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - INAMMISSIBILITÀ.*
Gli artt. 700 e segg. cod. proc. civ., nel conferire al giudice ordinario il potere di adottare provvedimenti d'urgenza, con funzione cautelare e strumentale, non introducono deroghe ai principi generali sul riparto della giurisdizione, e non consentono, pertanto, che il suddetto potere possa essere esercitato a tutela di posizioni soggettive sottratte alla cognizione del medesimo giudice ordinario, quali quelle devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo perché inerenti ad un rapporto di pubblico impiego. (V 5336/80, mass n 409208; (V 5575/79, mass n 402177).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)