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Sez. 2, Sentenza n. 21554 del 13/10/2014 (Rv. 632672 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Compensi di avvocato - Procedura camerale ex artt. 29 e 30 della legge n. 794 del 1942 (applicabili "ratione temporis")- Limiti - Conseguenze in tema di impugnabilità del provvedimento conclusivo.
Stato
decisa il 2014-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632672-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

La speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, regolata dagli artt. 28 e ss. della legge 13 giugno 1942, n. 794 ("ratione temporis" vigenti), non è applicabile quando la controversia riguardi non soltanto la semplice determinazione della misura del corrispettivo spettante al professionista, bensì anche altri oggetti di accertamento e decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, l'effettiva esecuzione delle prestazioni e la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa azionata, poichè il procedimento ordinario è il solo previsto e consentito per la definizione di tali questioni, sicchè, in questo caso, l'intero giudizio deve concludersi con un provvedimento che, seppur adottato in forma di ordinanza, ha valore di sentenza, impugnabile unicamente con l'appello.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)