Sez. 3, Sentenza n. 6218 del 15/05/2000 (Rv. 536510 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti - Efficacia vincolante nel giudizio disciplinare - Esclusione - Fattispecie.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE
La sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento) non ha alcuna efficacia vincolante nel giudizio disciplinare scaturito dai fatti ascritti all'imputato, né in senso favorevole, né in senso sfavorevole a quest'ultimo. Ne consegue che l'ordine professionale, chiamato a valutare la condotta del professionista che abbia patteggiato la pena in sede penale, ha l'onere di procedere ad una nuova e completa disamina del materiale raccolto nel procedimento penale, ed in base ad esso formulare le proprie valutazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 444, Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)