Sez. L, Sentenza n. 13694 del 07/12/1999 (Rv. 531925 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Normativa intervenuta dopo la sentenza di primo grado e successivamente alla proposizione dell'appello ed alla memoria di costituzione dell'appellato - Deduzione in cassazione come "jus superveniens"- AmmissibilitĂ - Fattispecie relativa alla disciplina della ripetizione di indebito in materia previdenziale.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Può essere invocata per la prima volta nel giudizio di legittimità l'applicazione di una legge intervenuta dopo la sentenza di primo grado e successivamente alla proposizione dell'appello e alla memoria costitutiva dell'appellato (nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito, che non aveva applicato in materia di ripetizione di indebito previdenziale la normativa di cui alla legge n. 662 del 1996, intervenuta dopo il deposito della memoria costitutiva ex art. 436 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)