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Sez. L, Sentenza n. 10446 del 25/11/1996 (Rv. 500786 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Normativa intervenuta dopo la sentenza di primo grado, non costituente oggetto del giudizio d'appello - Deducibilità in cassazione come "Ius superveniens" - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1996-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500786-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Non può essere invocata per la prima volta nel giudizio di legittimità l'applicazione di una legge intervenuta dopo la sentenza di primo grado ma anteriormente alla proposizione dell'appello senza che in proposito la suddetta sentenza sia stata investita di alcuna censura, dovendosi ritenere sul punto formato il giudicato e non potendo i motivi del ricorso per Cassazione investire questioni che non abbiano formato oggetto del giudizio di secondo grado; né può farsi richiamo al principio generale in materia di "ius superveniens", posto che detto principio, nel giudizio di legittimità, incontra le limitazioni connesse con la disciplina delle impugnazioni, per effetto delle quali la nuova disciplina può trovare piena applicazione solo quando sia intervenuta dopo la proposizione del mezzo di gravame. (Nella specie la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'art. 16 comma quarto legge n. 412 del 1991, in tema di rivalutazione monetaria, normativa intervenuta prima della proposizione dell'appello senza che la sentenza di primo grado venisse impugnata sul punto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)