Sez. 1, Sentenza n. 16911 del 11/11/2003 (Rv. 568041 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Standard astratto di durata ragionevole, valido in ogni processo - Configurabilità - Esclusione - Carattere relativo e concreto della nozione di ragionevole durata - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Il giudice di merito, chiamato alla valutazione della ragionevolezza o meno della durata di un processo ai fini dell'equa riparazione di cui alla legge n. 89 del 2001, deve procedere all'analisi specifica - e nel concreto - dei fattori indicati dall'art. 2 della legge citata, e non può limitarsi a considerare uno standard astratto di durata ragionevole, valido in ogni processo. (Nella specie il decreto della corte d'appello - cassato con rinvio dalla S.C. - ruotava sulla, del tutto assiomatica, affermazione secondo cui il termine di ragionevole durata di un processo di primo grado sarebbe, sempre e comunque, di un certo numero di anni, ricostruito sulla base di una valutazione del tutto astratta della possibile durata media di un giudizio di primo grado).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)