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Sez. 1, Sentenza n. 17653 del 11/12/2002 (Rv. 559158 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Standard astratto di durata ragionevole, valido in ogni processo - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559158-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la nozione di ragionevole durata del processo non è assoluta, ma (conformemente ai principi elaborati dalla Corte di Strasburgo) relativa, e va stabilita in concreto, in relazione allo svolgimento del singolo procedimento, in base ai criteri all'uopo fissati dall'art. 2 della citata legge. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnato decreto della Corte territoriale, il quale, nell'escludere la configurabilità di alcun pregiudizio in danno dell'istante, si era limitato ad affermare che "effettivamente il protrarsi da quattro anni a tutt'oggi del giudizio, promosso dal ricorrente dinanzi al TAR, non integra, allo stato, una durata irragionevole del processo amministrativo").

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)