Sez. 1, Sentenza n. 21391 del 04/11/2005 (Rv. 584705 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Carattere relativo della nozione di ragionevole durata - Accertamento di fatto riservato al giudice di merito - Valutazione relativa ai rinvii d'ufficio - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
L'accertamento della sussistenza dei presupposti della domanda di equa riparazione, così come la misura del segmento, all'interno del complessivo arco temporale del processo, riferibile all'apparato giudiziario, in relazione al quale deve essere emesso il giudizio di ragionevolezza della durata del processo, appartiene alla sovranità del giudice di merito, e può essere sindacato in sede di legittimità solo per i profili attinenti alla motivazione consentiti dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Costituisce, in particolare, accertamento di fatto la valutazione dell'incidenza dei rinvii d'ufficio del processo sul termine ragionevole di durata dello stesso. Ai fini di tale accertamento, non può ascriversi automaticamente al cattivo esercizio dei poteri del giudice finalizzati al sollecito svolgimento processuale la dilatazione dei tempi per il compimento di determinate attività processuali, quali, tra le altre, la fissazione delle udienze di rinvio, mentre è necessario che la ragionevole durata del processo sia verificata tenendo conto dell'economia complessiva della vicenda processuale.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)