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Sez. 2, Sentenza n. 8000 del 29/10/1987 (Rv. 455703 - 01)

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE - PERSONE NOMINATE TITOLARI DI UFFICI PRIVATI CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE E TITOLARI - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE - OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 101 COST. - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455703-01

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE - PERSONE NOMINATE TITOLARI DI UFFICI PRIVATI CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE E TITOLARI - PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE - OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - NECESSITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 101 COST. - AMMISSIBILITÀ.*

I provvedimenti con i quali l'organo giurisdizionale competente in materia di procedimenti di volontaria giurisdizione liquida le competenze spettanti alle persone nominate titolari di uffici privati con funzioni amministrative e tutelari (nella specie: curatore di eredità giacente) hanno carattere giurisdizionale decisorio, in quanto diretti a dirimere l'eventuale conflitto di interessi tra la persona titolare dell'ufficio privato e coloro che sono tenuti a corrispondere il relativo compenso onde postulano l'osservanza del principio del contraddittorio ex art. 101 cod. proc. civ.. tali provvedimenti avendo anche natura definitiva, non essendo suscettibili di riesame da parte del giudice che li ha emessi, sono impugnabili con ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 cost.. (V 2329/81, mass n 413066).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 528 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 68 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 782

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)