Sez. 3, Sentenza n. 8776 del 12/08/1991 (Rv. 473495 - 01)
Esecuzione forzata - Obblighi di fare e di non fare - Procedimento esecutivo - Ordinanze determinative del pretore | Provvedimento del pretore determinativo delle modalità dell'esecuzione - Decisione, in esso contenuta, in ordine a contestazioni sulla portata del titolo esecutivo o sulla indicazione delle opere eccedenti il titolo stesso - Natura di sentenza - Esperibilità degli ordinari mezzi di impugnazione - Ricorso per Cassazione ex art. 111 della Costituzione - Inammissibilità.
Esecuzione forzata - Obblighi di fare e di non fare - Procedimento esecutivo - Ordinanze determinative del pretore
In tema di esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare, al provvedimento del pretore che, nel determinare le modalità dell'esecuzione, decida le eventuali contestazioni sulla portata sostanziale del titolo esecutivo o sulla indicazione delle opere eccedenti il titolo stesso, va riconosciuta natura di sentenza, contro la quale sono esperibili gli ordinari mezzi di impugnazione, con esclusione del ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione; l'ammissibilità di tale ricorso deve del pari escludersi nel caso in cui le contestazioni tra le parti non possono configurarsi come vere e proprie opposizioni esecutive, restando la tutela dell'esecutato contro tale provvedimento affidata alla richiesta di modifica o revoca o nella proposizione della opposizione agli atti esecutivi.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)