Sez. 3, Sentenza n. 13151 del 02/02/2005 Ud. (dep. 12/04/2005) Rv. 231829 - 01
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Finalità della norma - Rilievo della modifica in ordine alla possibilità concreta di esercitare il diritto di difesa - Fatto diverso da quello contestato - Nozione - Fattispecie.
SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Il potere del giudice del dibattimento di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica, rispetto a quella formulata nell'imputazione, sempre che non risulti in concreto pregiudicato il diritto di difesa, deve essere interpretato nel rigoroso rispetto delle esigenze del pieno contraddittorio, in applicazione del principio costituzionale del giusto processo. Pertanto, tale potere va escluso nei casi in cui tra il fatto-reato contestato e quello di cui l'imputato è stato ritenuto responsabile vi sia un rapporto di piena ed irriducibile alterità, senza una matrice di condotta unitaria. (Fattispecie nella quale la Corte ha rilevato la sostanziale differenza tra il fatto contestato, la frode all'importazione di merce poi rivenduta all'estero dichiarandola di provenienza italiana, e quello ritenuto in sentenza, la frode in commercio in relazione alla vendita agli acquirenti esteri di "aliud pro alio").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)