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Sez. L, Sentenza n. 139 del 08/01/1983 (Rv. 424944 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - IMMEDIATA SOSTITUZIONE DELLA SENTENZA DI RIFORMA, SIN DALLA SUA PUBBLICAZIONE, ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO CON LA CONSEGUENTE ILLEGITTIMITÀ DELL'INSTAURAZIONE O PROSECUZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTORI FONDATI SU QUEST'ULTIMA - INCIDENZA SULL'ESECUZIONE GIÀ CONCLUSA O SUGLI ATTI ESECUTIVI COMPIUTI PRIMA DELLA RIFORMA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI RIFORMA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424944-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - IMMEDIATA SOSTITUZIONE DELLA SENTENZA DI RIFORMA, SIN DALLA SUA PUBBLICAZIONE, ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO CON LA CONSEGUENTE ILLEGITTIMITÀ DELL'INSTAURAZIONE O PROSECUZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTORI FONDATI SU QUEST'ULTIMA - INCIDENZA SULL'ESECUZIONE GIÀ CONCLUSA O SUGLI ATTI ESECUTIVI COMPIUTI PRIMA DELLA RIFORMA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI RIFORMA - NECESSITÀ.*

Ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., la sentenza di riforma, resa in grado d'appello, da una parte, si sostituisce immediatamente, fin dalla sua pubblicazione, alla sentenza di primo grado, travolgendo le statuizioni riformate e quelle da esse dipendenti, e privandola altresì, nel caso in cui sia provvisoriamente eseguibile ope iudicis od ope legis, di idoneità a legittimare l'instaurazione o prosecuzione di procedura esecutiva; d'altra parte, non interferisce se non dal momento del passaggio in giudicato, sull'esecuzione conclusa o sugli Atti esecutivi compiuti prima della riforma, sicché, fino a detto momento, lascia fermi ed operanti, oltre alle situazioni di natura reale, anche i rapporti obbligatori di tipo continuativo, che siano stati costituiti o ripristinati de iure e de facto, in esecuzione coatta o spontanea della pronuncia di primo grado. (Conf 1669/82, mass n 419498).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)