Sez. 3, Sentenza n. 24358 del 14/05/2015 Ud. (dep. 08/06/2015) Rv. 264109 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Particolare tenuità del fatto - Natura - Processi pendenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 28 del 2015 - Rilevabilità nel giudizio di cassazione - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
L'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, rilevando dalla sentenza impugnata come, in relazione ad una contravvenzione punita con pena alternativa e per la quale era stata inflitta solo l'ammenda, l'entità della sanzione irrogata, superiore al minimo edittale, fosse di per sé incompatibile con un giudizio di particolare tenuità).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Decreto Legisl. 16/03/2015 num. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)