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Sez. 5, Sentenza n. 4298 del 19/11/2015 Ud. (dep. 02/02/2016) Rv. 266027 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Diffamazione a mezzo stampa - Particolare tenuità del fatto - Esclusione - Applicazione della sola sanzione pecuniaria - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266027-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

L'esclusione della particolare tenuità del fatto nel reato di diffamazione a mezzo stampa non è di per sè in contraddizione con l'applicazione della sola pena pecuniaria poichè, in tale ipotesi delittuosa, la scelta di non irrogare la pena detentiva è dettata dalla considerazione che quest'ultima esige la ricorrenza di circostanze eccezionali - secondo l'interpretazione della Corte EDU (cfr. sentenze 24 settembre 2013, Belpietro c. Italia; 22 aprile 2010, Fatallayev c. Azerbaigian e 6 dicembre 2007, Katrami c. Grecia) - sicchè tale scelta denota non già un indice di tenuità del fatto, bensì solo la sua non particolare gravità. (Fattispecie in cui la S.C. ha confermato l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., evidenziando la misura largamente superiore al minimo della sanzione pecuniaria inflitta e la sottolineatura, da parte delle sentenze di merito, del complessivo giudizio di insidiosità della condotta).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)