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Sez. 4, Sentenza n. 33821 del 01/07/2015 Ud. (dep. 31/07/2015) Rv. 264357 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Rilevabilità nel giudizio di legittimità - Elementi di valutazione - Indicazione - Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza.
Stato
decisa il 2015-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264357-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

Ai fini della rilevabilità della causa di esclusione della punibilità per particolari tenuità del fatto nel giudizio di legittimità, costituiscono elementi significativi sia le specifiche valutazioni espresse in sentenza dal giudice di merito circa l'offensività della condotta, sia l'applicazione della pena in misura pari al minimo edittale. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio una sentenza di condanna relativa al reato di cui all'art. 186, comma settimo, cod. strada, valorizzando la circostanza che questa aveva dato atto del "mancato riscontro di una condotta di guida concretamente pericolosa").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 186 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)