Sez. F, Sentenza n. 36500 del 13/08/2015 Ud. (dep. 09/09/2015) Rv. 264703 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Particolare tenuità del fatto - Deducibilità nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 28 del 2015 - Rilevabilità nel giudizio di legittimità - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
L'istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. la sussistenza delle condizioni di applicabilità della nuova disciplina, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata e, in caso di valutazione positiva, deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito. (Nella specie, la Corte ha escluso l'esistenza dei presupposti necessari per la configurabilità della causa di non punibilità, rilevando dalla sentenza impugnata l'assenza di elementi indicativi di una modesta gravità dei fatti per cui era intervenuta condanna).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Decreto Legisl. 16/03/2015 num. 28 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 963 art. 15 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 963 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)