Sez. 1, Sentenza n. 780 del 22/01/1993 (Rv. 480404 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Espropriazione per pubblica utilità ex legge n. 865 del 1971 - Indennità di espropriazione - Stima - Opposizione - Corte di Appello in unico grado - Competenza - Sussistenza - Condizioni - Domanda di risarcimento del danno - Giudice ordinariamente competente - Devoluzione.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima
Con riferimento all'espropriazione per pubblica utilità eseguita secondo la legge 22 ottobre 1971 n. 865, l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione resta riservata alla Corte di Appello in unico grado ogni qual volta la parte, pur prospettando un'occupazione illegittima e pretendendo un risarcimento dei danni conseguenti, formuli e mantenga una domanda di miglior determinazione dell'indennità, spiegata secondo i criteri previsti nella menzionata legge n. 865 del 1971; qualora, invece, il privato, nonostante il decreto di espropriazione tardivamente emesso, non richieda una più congrua determinazione dell'indennità, ma tenga ferma la domanda di risarcimento del danno - che in quanto tale esula dalla previsione dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971 - la causa spetta al giudice ordinariamente competente.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)