Sez. 1, Sentenza n. 9755 del 18/07/2001 (Rv. 550796 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Espropriazione "ex lege" n. 865 del 1971 - Competenza in unico grado della corte di appello - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Con riferimento all'espropriazione per pubblica utilità eseguita secondo la legge 22 ottobre 1971, n. 865, allorché l'attore lamenti che l'indennità offerta non corrisponde al valore intrinseco del bene espropriato (non tenendo conto dell'esistenza di una costruzione sul terreno), la domanda rientra nella competenza della corte di appello, in unico grado, ai sensi dell'art. 19 della stessa legge, trattandosi di pretesa fondata sulla legittima attività della pubblica amministrazione espropriante, e non già di pretesa risarcitoria, fondata su una condotta illecita della stessa, che è disciplinata dalle ordinarie regole sulla competenza.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)