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Sez. 1, Sentenza n. 10378 del 22/10/1997 (Rv. 509118 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Indennità da occupazione legittima e risarcimento danni da occupazione illegittima - Atto introduttivo del giudizio contenente richieste alternative, e tra loro subordinate, di corresponsione dell'una o dell'all'altro - Proposto dinanzi alla Corte di appello - Dichiarazione di illegittimità, in corso di causa, del decreto di occupazione da parte del giudice amministrativo - Conseguente incompetenza della Corte di appello e competenza del tribunale - Rilevabilità di ufficio in sede di giudizio di legittimità.
Stato
decisa il 1997-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509118-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

Qualora, con l'atto introduttivo del giudizio, il proprietario di un fondo assoggettato ad occupazione d'urgenza chieda alla Corte di appello, in via principale, la condanna dell'espropriante al pagamento dell'indennità di occupazione legittima, in via subordinata, al risarcimento del danno (per la ipotesi in cui detta occupazione venga, nelle more, dichiarata illegittima), la domanda, strutturata nelle forme di una duplice (e condizionata) ipotesi alternativa, appartiene, nella sua formulazione principale, alla competenza per materia della Corte di appello, in unico grado, in quella subordinata, alla competenza per valore del tribunale, in primo grado, con la conseguenza che, dichiarato illegittimo, in corso di giudizio, il decreto di occupazione da parte del giudice amministrativo, competente a decidere l'unica domanda ormai ammissibile (quella, cioè, risarcitoria) deve ritenersi il tribunale e non l'adita corte di appello, pena la violazione del principio del doppio grado di giudizio. Ove la dichiarazione di illegittimità del accennato decreto intervenga, poi, successivamente alla pronuncia della corte di appello, ben può il giudice di legittimità, pronunciando sul relativo ricorso, rilevare di ufficio la incompetenza per materia della corte medesima, pur in assenza di qualsiasi, specifica doglianza espressa, sul punto, dal ricorrente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)