Sez. 3, Sentenza n. 3434 del 08/03/2002 (Rv. 552943 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE | Cause inscindibili - Ordinanza anticipatoria di condanna "ex" art. 186 - quater cod. proc. civ. - Rinuncia alla pronuncia della sentenza ritualmente effettuata da una sola delle parti intimate - Ammissibilità - Trasformazione della ordinanza in sentenza impugnabile nei confronti di tutte le parti intimate - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie in tema di responsabilità civile da circolazione stradale.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE
Posto che, nei processi a litisconsorzio necessario, la dichiarazione di rinuncia alla pronuncia della sentenza è idonea a determinare la trasformazione dell'ordinanza anticipatoria di condanna "ex" art. 186 - quater in sentenza impugnabile anche se fatta da una sola delle parti destinatarie dell'ordine giudiziale di pagamento (ovvero di consegna o rilascio), una volta che l'assicuratore della responsabilità civile da circolazione di autoveicoli - parte intimata nell'ordinanza anticipatoria in solido con il danneggiante - abbia ritualmente effettuato tale dichiarazione, il danneggiante è legittimato a proporre appello, senza che, ai fini dell'ammissibilità di questa impugnazione, rilevi l'indagine in ordine alla eventuale irritualità della di lui dichiarazione di rinuncia, in quanto proveniente da soggetto rimasto contumace nel giudizio di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)