Sez. 6, Sentenza n. 11984 del 24/10/1997 Ud. (dep. 22/12/1997) Rv. 209493 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Mezzo per farla valere - È la ricusazione - Mancato esercizio della relativa facoltà - Conseguenza: validità degli atti compiuti - Mancato accoglimento di richiesta di astensione del giudice incompatibile - Irrilevanza - Fattispecie.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE
Ove ricorra una causa di incompatibilità determinata da atti compiuti dal giudice nel corso del procedimento, la parte ha facoltà di ricusarlo e, qualora non si avvalga di tale strumento, la partecipazione al giudizio del giudice nei confronti del quale tale causa sussista diviene pienamente legittima e la sua mancata rilevazione non si riflette sulla validità degli atti compiuti, in quanto tale effetto non è previsto da alcuna disposizione di legge; né rileva l'eventuale richiesta, formulata dalla parte e non accolta, di astensione del giudice incompatibile, giacché essa non esclude l'onere della ricusazione. (Fattispecie relativa alla partecipazione al giudizio di appello di un giudice che aveva già composto il tribunale chiamato a pronunciarsi sull'appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., nel corso dello stesso procedimento. In motivazione, la S.C. ha precisato che l'incompatibilità non incide sulla "capacità" del giudice, ai sensi dell'art. 178, lett. a)- cod. proc. pen., perché con tale espressione il codice si riferisce alle condizioni per l'esercizio delle funzioni giudicanti previste dalle disposizioni dell'ordinamento giudiziario).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 42, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)