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Sez. 5, Sentenza n. 5652 del 23/11/1999 Cc. (dep. 14/01/2000) Rv. 215788 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Giudizio di rinvio - Termine perentorio di giorni dieci per la decisione - Osservanza - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215788-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

In tema di giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, non è applicabile la disposizione di cui al decimo comma dell'art 309 cod.proc.pen., che prevede la cessazione dell'efficacia della misura coercitiva se la decisione del Tribunale del riesame non interviene nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. Invero, la norma è evidentemente dettata solo per la fase iniziale del procedimento di riesame, anche perché apparirebbe incongrua l'esigenza dell'osservanza del termine perentorio, dopo la fase di legittimità, caratterizzata dalla presenza di termini meramente ordinatori.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)